Limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti: le deroghe

Le deroghe all'ordinanza n. 37 del 30 settembre 2025
Data:

01/10/2025

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Descrizione

Sono escluse dal divieto di circolazione imposto con l'Ordinanza n. 37 del 30 settembre 2025 alcune particolari categorie di veicoli in possesso di autocertificazione contenente: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. 

L'autocertificazione dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale che ne facciano richiesta.

Possono circolare:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

b) veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;

d) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

e) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;

f) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione esclusivamente per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;

g) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;

h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

i) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;

j) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

k) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza,in possesso della copia della prenotazione;

l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

m) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

n) autoveicoli ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d’epoca e d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. in occasione delle relative manifestazioni;

o) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

p) veicoli di operatori assistenziali o associazioni enti e istituti in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare (sanitaria e/o sociale) a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile e veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

q) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;

r) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

s) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, compresi servizi cimiteriali, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

t) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71, muniti dell’attestato ISEE in corso di validità limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

u) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall’art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall’art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada e veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova; 

v) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

x) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Verona limitatamente al percorso più breve casa – area mercatale - casa commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale; 

y) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura “Euro 3” ed “Euro 4” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio); “Euro 5” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

w) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

z) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

aa) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell’orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;

bb) veicoli aderenti al progetto “MoVe In” limitatamente alla condizione “nessuna allerta –colore verde”, (Monitoraggio dei Veicoli inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023”, come regolamentati da specifica ordinanza comunale;

cc) autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde)

Per informazioni

Ufficio per le Relazioni con il pubblico

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Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/10/2025

Data di inizio pubblicazione

01/10/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 09:19

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