Descrizione
Sono escluse dal divieto di circolazione imposto con l'Ordinanza n. 56 del 28 settembre 2026 alcune particolari categorie di veicoli in possesso di autocertificazione contenente: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
L'autocertificazione dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale che ne facciano richiesta.
Possono circolare:
a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
b) veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
d) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
e) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa –lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
f) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione esclusivamente per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
g) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
i) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
j) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
k) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
m) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
n) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
o) veicoli di operatori assistenziali o associazioni enti e istituti in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare (sanitaria e/o sociale) a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile e veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
p) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
q) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
r) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, compresi servizi cimiteriali, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
s) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.631,71 muniti dell’attestato ISEE in corso di validità limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
t) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall’art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall’art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada e veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
u) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
v) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Verona limitatamente al percorso più breve casa – area mercatale - casa commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale;
x) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura “Euro 3” ed “Euro 4” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio); “Euro 5” relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
y) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
w) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, se prorogati, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
z) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell’orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;
aa) veicoli aderenti al progetto MoVe-In limitatamente alla condizione “nessuna allerta –colore verde”, (Monitoraggio dei Veicoli inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023”, come regolamentati da specifica ordinanza comunale;
bb) autoveicoli Euro 4 omologati a sette o più posti, condotti da proprietari con un numero di figli a carico maggiore o uguale a 4, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).
Veicoli di interesse storico e collezionistico
Con Legge regionale n. 13 del 21 luglio 2026, al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico nella Regione del Veneto, i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico muniti di Certificato di rilevanza storica (CRS), con data di costruzione superiore a trenta anni e non utilizzati per l’attività professionale, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
In particolare si precisa che:
Gli autoveicoli e motoveicoli muniti di CRS, con data di costruzione compresa tra venti e trenta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione per recarsi presso officine e carrozzerie autorizzate per attività di controllo e manutenzione dei veicoli, oltre che per partecipare a raduni e manifestazioni riguardanti veicoli storici.
La possibilità di circolazione prevista nei precedenti commi 1 e 2, salva diversa indicazione dei sindaci, non opera in caso di attivazione delle misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione, adottate nei casi di persistente accumulo degli inquinanti. È fatta inoltre salva la possibilità per i sindaci di vietare la circolazione dei veicoli di cui ai commi 1 e 2, con adeguata motivazione, nel caso di particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.