Limitazioni nell'utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa, combustioni all'aperto e spandimento liquami zootecnici

Le regole in vigore dal 1°ottobre 2025 al 30 aprile 2026
Data:

01/10/2025

Argomenti
Tipologia di documento
  • Documenti (tecnici) di supporto

Descrizione

Bollettino Arpav

Con l'ordinanza sindacale n. 36 del 30 settembre 2025, in vigore dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, sono previste alcune limitazioni per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici
Le limitazioni vengono applicate in base a tre livelli di allerta (verde, arancione e rosso), che di basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, stabilito in 50 µg/m3, da non superare per più di 35 giorni l'anno.

Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle misure dal giorno seguente a quello di emissione del bollettino.
Le misure temporanee relative ai livelli di allerta arancione e rosso restano in vigore almeno fino al giorno in cui viene emesso il bollettino successivo. 

Regole in vigore dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:
1. Stufe e camini a legna o pellet

  • Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 3 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo

2. Uso del pellet

  • Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
  • Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore

3. Combustioni all’aperto

  • È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente

4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)

  • Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
    • massimo 1 dispositivo per esercizio
    • dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
    • combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, pallet, truciolari e acceleranti liquidi

5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio

  • Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno) 
  • Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
  • La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo

6. Climatizzazione di locali non abitativi

  • È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili

Obbligo di limitazione delle temperature interne
Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:

  • 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.1: residenze e assimilabili
    • E.2: uffici e assimilabili
    • E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.5: attività commerciali e assimilabili
    • E.6: attività sportive
    • E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
  • 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili

Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.

Limitazioni aggiuntive in caso di allerta arancione (livello 1) o rosso (livello 2)

In caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 50 µg/m3, è prevista l'attivazione di ulteriori misure temporanee a carattere emergenziale:

  • Divieto di utilizzare stufe e camini a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 4 stelle (DM 186/2017), se presente un impianto alternativo di riscaldamento
  • Divieto di falò tradizionali
  • Divieto di barbecue e preparazione di caldarroste all’aperto da parte di attività di ristorazione/rosticceria con combustibili solidi (legna, carbone, ecc.)
  • Divieto di fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 (D. Lgs. 123/2015)

Inoltre, in caso di allerta arancione o rossa, la temperatura massima prevista per gli edifici deve essere ridotta di 1°C, restando valida la tolleranza di 2°C.

IMPORTANTE

I titolari o gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, pubblici esercizi, magazzini all’ingrosso o al dettaglio, supermercati ed esposizioni) sono fortemente invitati a mantenere normalmente chiuse le porte di accesso ai propri locali comunicanti con l'esterno, salvo nei casi in cui siano presenti dispositivi di isolamento termico alternativi.

Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici

Si informa che a seguito dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • spandimento con iniezione o interramento immediato;
  • spandimento rasoterra su prati.

Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione. 

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/10/2025

Data di inizio pubblicazione

01/10/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 09:08

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenCity Labs · Accesso redattori sito