Descrizione
Con l'ordinanza sindacale n. 36 del 30 settembre 2025, in vigore dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, sono previste alcune limitazioni per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici.
Le limitazioni vengono applicate in base a tre livelli di allerta (verde, arancione e rosso), che di basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, stabilito in 50 µg/m3, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle misure dal giorno seguente a quello di emissione del bollettino.
Le misure temporanee relative ai livelli di allerta arancione e rosso restano in vigore almeno fino al giorno in cui viene emesso il bollettino successivo.
Regole in vigore dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026
Nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:
1. Stufe e camini a legna o pellet
- Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 3 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo
2. Uso del pellet
- Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
- Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore
3. Combustioni all’aperto
- È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente
4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)
- Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
- massimo 1 dispositivo per esercizio
- dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
- combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, pallet, truciolari e acceleranti liquidi
5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio
- Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno)
- Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
- La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo
6. Climatizzazione di locali non abitativi
- È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili
Obbligo di limitazione delle temperature interne
Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:
- 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
- E.1: residenze e assimilabili
- E.2: uffici e assimilabili
- E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
- E.5: attività commerciali e assimilabili
- E.6: attività sportive
- E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
- 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
- E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili
Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.
Limitazioni aggiuntive in caso di allerta arancione (livello 1) o rosso (livello 2)
In caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 50 µg/m3, è prevista l'attivazione di ulteriori misure temporanee a carattere emergenziale:
- Divieto di utilizzare stufe e camini a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 4 stelle (DM 186/2017), se presente un impianto alternativo di riscaldamento
- Divieto di falò tradizionali
- Divieto di barbecue e preparazione di caldarroste all’aperto da parte di attività di ristorazione/rosticceria con combustibili solidi (legna, carbone, ecc.)
- Divieto di fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 (D. Lgs. 123/2015)
Inoltre, in caso di allerta arancione o rossa, la temperatura massima prevista per gli edifici deve essere ridotta di 1°C, restando valida la tolleranza di 2°C.
Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici
Si informa che a seguito dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:
- spandimento con iniezione o interramento immediato;
- spandimento rasoterra su prati.
Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione.