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Limitazioni nell'utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa, combustioni all'aperto e spandimento liquami zootecnici

Le regole in vigore dal 1°ottobre 2026 al 30 aprile 2027
Data:

29/09/2026

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Tipologia di documento

  • Documenti (tecnici) di supporto

Descrizione

Bollettino Arpav

Con l'ordinanza sindacale n. 57 del 28 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, sono previste alcune limitazioni per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici. 
Le limitazioni vengono applicate in base a tre livelli di allerta (verde, arancione e rosso), che di basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, stabilito in 50 µg/m3, da non superare per più di 35 giorni l'anno.

Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle misure dal giorno seguente a quello di emissione del bollettino.
Le misure temporanee relative ai livelli di allerta arancione e rosso restano in vigore almeno fino al giorno in cui viene emesso il bollettino successivo. 

Regole in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

Nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:
1. Stufe e camini a legna o pellet

  • Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 4 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo

2. Uso del pellet

  • Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
  • Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore

3. Combustioni all’aperto

  • È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente

4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)

  • Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
    • massimo 1 dispositivo per esercizio
    • dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
    • combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, truciolari, pallet trattati e acceleranti liquidi

5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio

  • Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno) 
  • Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
  • La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo

6. Climatizzazione di locali non abitativi

  • È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili

7. Porte comunicanti con l'esterno

Divieto, per gli esercizi commerciali ed assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle categorie di edifici E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 (DPR 26 agosto 1993, n. 412), di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l’esterno nei periodi in cui gli impianti termici, alimentati a biomasse o combustibili fossili, sono in funzione per la climatizzazione degli ambienti. 

8. Impianti termici per la climatizzazione invernale

Obbligo di riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale (D.P.R. n. 412/1993 e  D.P.R. n. 74/2013), con avvio in data 1 novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse.

9. Obbligo di limitazione delle temperature interne

Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:

  • 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.1: residenze e assimilabili
    • E.2: uffici e assimilabili
    • E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.5: attività commerciali e assimilabili
    • E.6: attività sportive
    • E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
  • 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili

Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.

Limitazioni aggiuntive in caso di allerta arancione (livello 1) o rosso (livello 2)

In caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 50 µg/m3, è prevista l'attivazione di ulteriori misure temporanee a carattere emergenziale:

  • Divieto di utilizzare stufe e camini a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 5 stelle (DM 186/2017), se presente un impianto alternativo di riscaldamento
  • Divieto di falò tradizionali
  • Divieto di barbecue e preparazione di caldarroste all’aperto da parte di attività di ristorazione/rosticceria con combustibili solidi (legna, carbone, ecc.)
  • Divieto di fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 (D. Lgs. 123/2015)

Inoltre, in caso di allerta arancione e rossa, la temperatura massima prevista per gli edifici deve essere ridotta di 1°C, con tolleranza di 2°C.

Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici

Si informa che a seguito dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, dal 1° ottobre 2026 al 15 aprile 2027 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • spandimento con iniezione o interramento immediato;
  • spandimento rasoterra su prati.

Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione. 

A partire dal 2024, nelle ZVN, il Veneto introduce azioni e dal 2025 obblighi di interramento contestuale del letame nel rispetto delle misure rafforzative approvate con DGR 837/2023:

  • Obbligo di interramento immediato per il letame AVICOLO (pollina) dal 1° gennaio 2025;
  • Obbligo di interramento immediato per le aziende utilizzatrici di DIGESTATO agrozootecnico e agroindustriale di cui al PDA dal 1° gennaio 2026;
  • Obbligo di interramento immediato per il comparto SUINICOLO e altre specie (escluso bovino/bufalino) dal 1° gennaio 2027.

Leggi il testo dell'Ordinanza. 

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/10/2026

Data di inizio pubblicazione

29/09/2026

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 29/09/2026 10:48

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