A chi è rivolto
Gli alloggi PEEP o ERS possono essere acquistati da soggetti che soddisfano determinati requisiti, in particolare il nucleo familiare richiedente deve possedere requisiti di cittadinanza, residenza, reddito massimo e non essere proprietario di altri alloggi adeguati all'abitazione.
Chi può fare domanda
Il nucleo famigliare richiedente l’alloggio deve possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure avere la cittadinanza di un altro Stato, purche’ titolare della carta di soggiorno oppure regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attivita’ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;
- residenza o attivita’ lavorativa esclusiva e stabile nel Comune di Verona da almeno un anno, fatta salva la facolta’ dei militari di carriera di predeterminare, in ogni momento, la residenza che intendono eleggere, allorche’ lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco (DGR Veneto 13 ottobre 1981, n. 5539);
- non titolarita’ del diritto di piena proprieta’, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in uno dei Comuni della Regione Veneto per essi stessi, il coniuge non legalmente separato o altri componenti del proprio nucleo familiare; non si tiene conto della titolarita’ del diritto di proprieta’ qualora l’alloggio (o gli alloggi) sia in comproprieta’ con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purche’ tale quota non consenta l’utilizzazione concreta dell’alloggio (o degli alloggi);
- non aver ottenuto in proprieta’ o in diritto di superficie o con patto di futura vendita, un alloggio costruito nei Piani di Zona P.E.E.P. per essi stessi, il coniuge non legalmente separato o altri componenti del proprio nucleo familiare, ;
- fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andra' ad abitare nell'alloggio assegnato/ceduto, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 21 della L. 457/78, non superiore per l'anno 2025 ad Euro 82.620,00 e non inferiore ad Euro 11.803,00. Tale importo va rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Gli assegnatari possono, in alternativa alle modalita' sopra descritte, richiedere la quantificazione di tale limite con le procedure previste dall'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente): in questo caso il valore I.S.E.E. non puo' essere superiore ad Euro 41.310,00, ne' inferiore ad Euro 5.902,00. Il reddito di riferimento e' quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata.