Attività Funebre

  • Servizio attivo

L’attività funebre consiste nell’esercizio di attività di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri

A chi è rivolto

Coloro che intendano intraprendere tale attività.

Verona

Chi può fare domanda

Coloro che intendano intraprendere tale attività.

Descrizione

Disciplinata dalla legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 – Deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2014 n. 982, l’attività funebre consiste nell’esercizio in forma congiunta delle seguenti attività: disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei; preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; trattamenti di tanatocosmesi; recupero dei cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
Si elencano in sintesi, i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l’esercizio dell’attività funebre, definiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 982 del 17 giugno 2014: disporre di una sede commerciale con adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi, nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività; aver nominato un direttore tecnico responsabile della conduzione dell’attività funebre; essere in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi formativi previsti per il direttore tecnico e per tutti gli operatori incaricati di servizi funebri; avere la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre con i requisiti indicati nella citata deliberazione di Giunta regionale e di una rimessa attrezzata per le operazioni dei pulizia e sanificazione; avere la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con contratti disciplinati dalla legislazione statale vigente, in particolare il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, e dalla contrattazione collettiva di categoria riguardanti il personale dipendente da imprese funebri.

Come fare

Le istanze, SCIA, comunicazioni e loro integrazioni di competenza della Direzione Commercio vanno presentate tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

Quando la pratica viene presentata da persona diversa del titolare o legale rappresentante, è necessaria la Procura speciale per le pratiche on line.

Cosa si ottiene

Attività Funebre

Tempi e scadenze

Eventuale sospensione per integrazione documentale

90 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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