Documenti che attestino la volontà del defunto di essere cremato/disperso (testamento, iscrizione al registro delle cremazioni, iscrizione ad associazioni per la cremazione).
In assenza della volontà espressa in vita dal defunto, per la sola cremazione, dichiarazione di coniuge o, in assenza, maggioranza assoluta dei parenti più prossimi di pari grado.
Nel caso in cui il defunto non sia italiano va, inoltre, allegata dichiarazione del Consolato di appartenenza attestante che per le leggi del suo Paese il cadavere del defunto può essere cremato (con firma del Console legalizzata in Prefettura, se previsto).
La dispersione delle ceneri è autorizzata esclusivamente in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto.
Ricevuta di pagamento pagoPA.
Qualora l’istanza sia sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, e venga trasmessa per via telematica, non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.