Il D.L. n.36/2025 convertito in Legge n.74/2025 ha parzialmente riformato a Legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza italiana
L’art. 3/bis della vigente L. 91/1992 dispone che, in deroga all’art.1 della stessa legge, per il quale il figlio di italiano è italiano, la persona nata all’estero ed in possesso di un’altra cittadinanza non è mai cittadina italiana, salvo non ricorra una delle seguenti condizioni:
- un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana
- il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio
continuano ad applicarsi le disposizioni della Circolare K28.1 del 08/04/1991 e deve pertanto essere presentata tutta la documentazione necessaria ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano.
Il richiedente deve dimostrare che uno dei genitori o dei nonni è o è stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato (o al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato).
Gli Ufficiali di stato civile possono richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato. Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte.