Ai sensi dell’art. 2 L. 91/1992, comma 2, il cittadino straniero maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di eleggere la cittadinanza italiana.
L’art. 3/bis della vigente L. 91/1992 dispone che, in deroga all’art.2 della stessa legge,la persona nata all’estero ed in possesso di un’altra cittadinanza non è mai cittadina italiana, salvo non ricorra una delle seguenti condizioni:
- un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana
- il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio