Comunicazione dati per sanzioni con decurtazione punti dalla patente

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Comunicazione obbligatoria dei dati del conducente in caso di violazioni che comportano la decurtazione dei punti dalla patente.

A chi è rivolto

Al destinatario di un verbale che prevede la decurtazione dei punti

Verona

Chi può fare domanda

- Il conducente
- Il proprietario del veicolo (obbligato in solido)
- Il locatario (in caso di veicolo a noleggio)
- Il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo

Descrizione

Quando viene accertata una violazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente, il trasgressore, se non identificato immediatamente, è obbligato a comunicare i propri dati e quelli della patente all’organo di Polizia che ha rilevato la violazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

In caso di violazioni al divieto di sosta che comportano la decurtazione di punti, i dati possono essere comunicati anche prima della notifica del verbale, purché la violazione venga pagata entro 5 giorni dall’accertamento per usufruire della riduzione dell’importo.

La mancata comunicazione dei dati del conducente comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 126 bis del C.d.S.

Come fare

Online:
- accedere al portale patenteapunti.comune.verona.it, compilare i dati richiesti e caricare in formato PDF:

  • Dichiarazione di responsabilità.
  • Copia della patente e/o documento di identità del dichiarante e del conducente (se persone diverse).

Di persona:
- recarsi presso il Comando Polizia Locale di Verona - via del Pontiere, 32/a - 37121 Verona.

Via raccomandata A.R.:
- inviare la comunicazione all'indirizzo:
Comando Polizia Locale di Verona - via del Pontiere, 32/a - 37121 Verona.

Cosa serve

  • Verbale di contestazione della violazione
  • Dichiarazione di responsabilità
  • Copia della patente di guida
  • Copia di un documento di identità (se richiesto)
  • Accesso a internet per l’invio online o utilizzo di posta raccomandata A.R.

Cosa si ottiene

Assolvimento degli obblighi di legge

Tempi e scadenze

I dati correttamente registrati nel sistema possono essere lavorati in tempi successivi dagli uffici competenti ma l'obbligo si considera assolto al momento dell'inserimento

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

20 giorni

Giorni medi di attesa, dalla richiesta

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