Quando viene accertata una violazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente, il trasgressore, se non identificato immediatamente, è obbligato a comunicare i propri dati e quelli della patente all’organo di Polizia che ha rilevato la violazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
In caso di violazioni al divieto di sosta che comportano la decurtazione di punti, i dati possono essere comunicati anche prima della notifica del verbale, purché la violazione venga pagata entro 5 giorni dall’accertamento per usufruire della riduzione dell’importo.
La mancata comunicazione dei dati del conducente comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 126 bis del C.d.S.