A chi è rivolto
Persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono contrarre unione civile
Informazioni sulla costituzione, i diritti e i doveri derivanti dall'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono contrarre unione civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire l'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio di stato civile.
L'unione è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle parti dell'unione civile.
L'unione civile si scioglie per:
- volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all'ufficiale di stato civile
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
Se vi sono cause impeditive, quali la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile, l'unione è nulla. L'unione civile può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 76/2016
- Decreti Legislativi nn. 5, 6, 7 del 2017
Chi intende costituire un'unione civile deve sottoscrivere il processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile.
L'Ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni ricevute nel processo verbale e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale.
L'unione civile può essere costituita non prima di 30 giorni dalla data della firma del verbale di richiesta di costituzione, nel giorno concordato.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Per informazioni ed eventuale appuntamento contattare l'ufficio:
Requisiti richiesti e documenti da presentare, sono elencati nella sezione "Ulteriori informazioni".
La cerimonia di costituzione dell'unione civile può essere svolta nelle sale e ville individuate quale casa comunale per i matrimoni civili, con le stesse tariffe.
Documenti elencati nell'Informativa unione civile a Verona, disponibile nella sezione "Ulteriori informazioni".
I matrimoni civili, le unioni civili e altre cerimonie (promessa al balcone, promessa d'amore, rinnovo dei voti nuziali, blessing) si possono celebrare nei palazzi veronesi di maggiore pregio.