La dichiarazione di nascita è resa:
- entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita
- entro dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risiedono i genitori o del Comune di nascita del minore
- i genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.
Diritto della madre di non essere nominata
In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.
Cognome
E' stata pubblicata nella G.U. del 01/06/2022 la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale in forza della quale “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”.
Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.
Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.
Nome
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.