Fronti commerciali
In base all'Allegato n.1 al Piano degli Interventi: “Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2011 n. 91 e s.m.i., sono stabilite agli artt. 6 e 6 bis alcune limitazioni urbanistiche che riguardano il settore alimentare relativamente all’apertura e al subingresso di determinate attività commerciali e artigianali nel territorio della 1^ CIRCOSCRIZIONE, ovvero i quartieri di Città Antica, San Zeno, Veronetta e Cittadella.
Nello specifico:
- le iscrizioni alla C.C.I.A.A.(Registro Imprese/Albo Artigiani) di nuove attività artigianali;
- i procedimenti relativi alle SCIA (nuove aperture) di esercizi commerciali.
NON SONO AMMESSE, ai sensi dell'art. 6 bis: “Divieto di modifica d’uso e di apertura di esercizi per la produzione e vendita di cibi etnici e di friggitorie da asporto”:
- nuove attività artigianali che vendano per asporto cibi etnici;
- nuove attività artigianali che vendano il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (superamento del 50% della produzione);
- attivazioni di esercizi commerciali che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici (medesima proporzione);
- i mutamenti, nel senso descritto sub 1) 2) 3), del genere alimentare degli esercizi esistenti .
NON SONO AMMESSE LE SEGUENTI ATTIVITA', NE' COME NUOVE APERTURE, NE' COME SUBENTRI, nelle c.d. "AREE DI RISPETTO”, visibili nel fascicolo cartografico (sub 3.1) dell'Allegato n.1 al P.I., ai sensi dell'art. 6: “Merceologie non ammissibili nelle aree di rispetto” :
- phone center;
- kebab e cibi etnici;
- supermercati/supermarket/market;
- sexy-shop, rivendita di articoli erotici;
- cinema a luci rosse;
- distributori di carburanti;
- officine di riparazione o compravendita di accessori per auto e moto;
- gommisti;
- elettrauto;
- lavanderie self-service.