Il rimborso delle somme versate in eccesso può essere chiesto entro cinque anni dal giorno del versamento.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso applicando sul rimborso gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con maturazione giorno per giorno.
Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00.
Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito dovute per il medesimo anno di imposta, e riferite allo stesso tributo, per versamenti congrui rispetto al dovuto effettuati dal contitolare.
Su richiesta del contribuente, che ha ricevuto avvisi di accertamento da altro Comune, è possibile provvedere al rimborso della sola imposta erroneamente corrisposta entro il termine quinquennale, senza applicazione di interessi.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, o può essere chiesta a rimborso.
Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l’attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione