Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato.
L'iscrizione all'Albo è permanente e si decade solo al compimento del settantesimo (o, a seconda dei casi, settantacinquesimo) anno di età o al decadere dei requisiti.
L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti all'Albo.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dall’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. In particolare, sono esclusi:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo (o, a seconda dei casi, settantacinquesimo) anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Il Presidente della Corte d'Appello, nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'Albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e che, chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo. I nominativi di coloro che sono stati cancellati dall'Albo sono comunicati dal Presidente della Corte d'Appello al Sindaco del Comune che, entro il mese di febbraio, propone altri nominativi in sostituzione di quelli cancellati.
In occasione di ogni consultazione elettorale, la Corte d'Appello di Venezia provvede alla nomina dei Presidenti di seggio fra coloro che sono iscritti all'Albo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Corte d'Appello di Venezia