Istanze o comunicazioni di bonifica siti contaminati

  • Servizio attivo

Presentazione di istanze e comunicazioni relative a progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati nel territorio regionale

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, terzo settore

Verona

Descrizione

Ilservizio consente di presentazione istanze o comunicazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale, che il proponente trasmette all’Ente procedente, sulla base di quanto disposto da:

  • Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati”
  • D.M. 31/2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”
  • D.M. 46/2019 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

La Legge Regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 (così come modificata dalla LR n. 19 del 23/07/2013) pone in capo alle Amministrazioni comunali la competenza nell’approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati localizzati fuori dall’ambito territoriale del Bacino scolante in Laguna di Venezia, così come disposto dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2166 del 11 luglio 2006.

Nell’ottica di ottenere uno snellimento e una maggiore uniformità di gestione nei procedimenti amministrativi, con Delibera n. 1688 del 30/12/2022, la Giunta Regionale ha approvato una modulistica unificata, semplificata e standardizzata.

Come fare

La trasmissione delle istanze e delle comunicazioni la cui competenza è del Comune di Verona va inviata a: 

e per conoscenza a:

Cosa serve

Sono disponibili i seguenti moduli in formato editabile, per la trasmissione di istanze e comunicazioni sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati:

  • Allegato A: “Modello per la presentazione delle istanze nell’ambito della Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)”
  • Allegato B: “Modello per le comunicazioni e trasmissioni nell’ambito della Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)”
  • Allegato C: “Modello di Procura Speciale” da presentare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a corredo della documentazione di cui agli Allegati A e B, trasmessa da un soggetto incaricato dal proponente

Modulistica per bonifica siti contaminati

Modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale

Cosa si ottiene

L'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

Tempi e scadenze

In caso di procedura ordinaria
1) Approvazione del piano di caratterizzazione per bonifiche in procedura ordinaria
30 gg
Esistenza cause di sospensione e/o interruzione del procedimento: Sì , per integrazione documentale
2) Approvazione analisi di rischio per bonifiche in procedura ordinaria
60 gg
Esistenza cause di sospensione e/o interruzione del procedimento: Sì , per integrazione documentale
3) Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza per bonifiche in procedura ordinaria
60 gg
Esistenza cause di sospensione e/o interruzione del procedimento
Sì , una sola volta, qualora si ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
4) Approvazione del piano di monitoraggio per bonifiche in procedura ordinaria
30 gg
Esistenza cause di sospensione e/o interruzione del procedimento - Sì , una sola volta, qualora l'autorità si ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato.
In caso di procedura semplificata ai sensi del 242 - bis
Approvazione piano di caratterizzazione: 45 gg
Esistenza cause di sospensione e/o interruzione del procedimento: Sì , per integrazione documentale

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Il servizio non prevede alcun costo

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