Procedere per un'attività di intrattenimento e/o spettacolo musicale

  • Servizio attivo

Procedura per organizzare eventi di trattenimento o spettacoli musicali (concerti), temporanei o imprenditoriali, nel rispetto delle normative vigenti.

A chi è rivolto

Imprenditori e organizzatori

Verona

Chi può fare domanda

Imprenditori che organizzano eventi in forma imprenditoriale.
Organizzatori di eventi temporanei con partecipazione fino a 2000 persone, che si svolgono entro 24 ore dall'inizio.

Descrizione

Eventi imprenditoriali (art. 68 TULPS):
Procedura obbligatoria:
Presentare la domanda tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Modalità tradizionali (carta, fax, posta) sono irricevibili.
Documentazione necessaria:
Licenza ex art. 68 TULPS per spettacoli e trattenimenti pubblici.

DOMANDA PER ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO/SPETTACOLO MUSICALE (CONCERTI) ORGANIZZATA IN FORMA IMPRENDITORIALE (Rif. Normativi:  art. 68 del T.U.LP.S.)

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

Le pratiche presentate seguendo le modalità tradizionali (carta, fax o posta), saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

Accedi alla piattaforma impresainungiorno.gov.it

Per informazioni specifiche consultare la Guida alla presentazione pratiche tramite Impresainungiorno.it

Per eventi temporanei sino a 2000 partecipanti che si svolgono entro le 24 ore del giorno d'inizio dell'evento e compresi tra le ore 8.00 e le ore 1.00 è possibile presentare SCIA ai sensi dell'art 7 della D.L. 215/2023

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00227/sg

Il Ministero con le richiamate Circolari ha fornito chiarimenti di dettaglio in ordine a: tipologia dell’evento; dimensioni dell’evento; durata dell’evento. Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare, nell’ultima Circolare il Ministero ha avuto modo di chiarire che gli eventi che rispettano le caratteristiche predeterminate dalla norma (tipologia, n. max di partecipanti, durata), anche se articolati in più giorni, beneficeranno del regime semplificato ex art. 38 bis; gli organizzatori dovranno pertanto presentare una SCIA per ciascun evento in programmazione.

Circolare Ministero Interno 15015 del 7.05.2024 art. 38-bis e spettacoli nei PE
Circolare luglio 2024 Regime semplificazione spettacoli dal vivo

La SCIA prevista dall’articolo 68 comma 2 del TULPS consente lo svolgimento dell’attività fino alle ore 24,00 del giorno di inizio, pertanto nell’ipotesi di attività che si svolge su più giorni serviranno più SCIA, una per ogni giorno di durata della manifestazione.

Anche nell’ipotesi che la manifestazione rientri fra quelle fino ad una capienza massima non superiore a 200 persone, prevista adesso dall’articolo 7 del Decreto  Legge 201 del 27 dicembre 2024 (attualmente in fase di conversione), si renderanno necessarie più SCIA, una per ogni giorno di svolgimento dell’attività, come aveva già indicato il Ministro Piantedosi con la circolare 0024547 del 17 luglio 2024, oppure richiedere il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS valida per tutte le serate programmate.

Come fare

Accedere al portale: www.impresainungiorno.gov.it.
Compilare la domanda o SCIA: Seguire la procedura guidata specifica per eventi imprenditoriali o temporanei.
Inviare la pratica: Trasmettere tramite il portale e conservare la ricevuta di presentazione.

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Cosa serve

Licenza o SCIA a seconda del tipo di evento.
Dettagli sull’evento: tipologia, durata, numero massimo di partecipanti.
Documentazione tecnica e autorizzazioni aggiuntive, se applicabile.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione per l'avviamento di un'attività di intrattenimento

Tempi e scadenze

da definire con gli uffici

60 days

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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