L'interessato presenta la comunicazione di volersi avvalere della proroga di trentasei mesi del termine di inizio lavori dei titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024.
La proroga può riguardare permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, convenzioni di lottizzazione ed accordi similari comunque denominati e relativi piani attuativi (art. 10-septies) e autorizzazioni di concessione di suolo pubblico (art. 22 quater)
Requisiti per poter beneficiare della proroga di trentasei mesi:
- la proroga dev'essere presentata prima della scadenza del termini dell'inizio lavori del titolo edilizio (per il permesso di costruire: un anno dal rilascio);
- il titolo edilizio non deve risultare in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati, con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio;
- la proroga si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati, una volta, a prescindere da quale tipologia di proroga sia stata applicata in precedenza (art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/01; art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020; art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020).
attenzione
Si evidenzia che nel portale impresainungiorno sono presenti due tipologie di pratiche:
- "Proroga di inizio lavori (art 10 septies, Legge 51/2002)" da utilizzare per la richiesta di prima proroga
- "Comunicazione integrativa proroga straordinaria trenta mesi inizio lavori (art 10 septies, Legge 51/2002)" da utilizzare per estendere la richiesta di prima proroga
In assenza dei presupposti sopra indicati, viene comunicata l’inefficacia e la mancata formazione della proroga, con conseguente decadenza del titolo.