A chi è rivolto
Avvocati e loro assistiti (coniugi separandi/divorziandi)
Chi può fare domanda
Gli avvocati che assistono le parti.
Consente alla coppia coniugata o separata di ricorrere alla negoziazione assistita per separazione, divorzio o modifiche; l'accordo ha valore giudiziale.
Avvocati e loro assistiti (coniugi separandi/divorziandi)
Gli avvocati che assistono le parti.
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato, per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.
L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Per richiedere informazioni e/o consegnare gli accordi, è necessario prenotare un appuntamento:
Gli avvocati che concludono un accordo devono inviare la copia autentica dello stesso, munita del nullaosta della Procura ovvero dell'autorizzazione, mediante una delle seguenti modalità:
Attenzione: non sono valide altre modalità di invio
Competenti a ricevere l'accordo sono gli avvocati delle parti.
Possono sussistere due situazioni:
1) Non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Gli avvocati trasmettono l’accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:
Entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito del nullaosta, all'Ufficio separazioni e divorzi del Comune competente
2) Ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Gli avvocati trasmettono l’accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:
Entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito dell'autorizzazione, all'Ufficio separazioni e divorzi del Comune competente.
E' sufficiente che la trasmissione avvenga a cura di uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, con nota di trasmissione sottoscritta da entrambi (presente nei Moduli)
- Convenzione di negoziazione assistita
- Accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni
- Nullaosta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale
- Documento d'identità valido
- Nota di trasmissione sottoscritta da entrambi gli avvocati (vedere Moduli)
All'avvocato che viola l'obbligo di trasmissione entro 10 giorni, è applicabile la sanzione da 2.000 a 10.000 euro