Descrizione
L'art. 42 del D.P.R. n. 309/1990, allo scopo di evitare usi illeciti delle sostanze stupefacenti acquistate da parte degli operatori sanitari, prevede che questi ultimi debbano tenere un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti acquistate .
Tale registro deve essere vidimato dal Sindaco o da suo delegato, previa richiesta e presentazione dell'originale dello stesso.