A chi è rivolto
Operatori economici e soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di pianificazione ex art. 6 e 7 della L.R. realizzando opere pubbliche di valore superiore ad Euro 150.000.
I soggetti privati che partecipano agli accordi di pianificazione con opere pubbliche di valore superiore ad Euro 150.000 sono soggetti a verifica antimafia..
Operatori economici e soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di pianificazione ex art. 6 e 7 della L.R. realizzando opere pubbliche di valore superiore ad Euro 150.000.
Per effetto dell’introduzione dell’art. 7 bis della L.R. n. 11/2004 e per effetto dell’art. 3 comma 1 della L.R. 29/2019 è stato reso obbligatorio nella Regione Veneto l’acquisizione delle informazioni antimafia nei confronti dei soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di pianificazione ex art. 6 e 7 della predetta L.R., realizzando opere pubbliche di valore superiore ad Euro 150.000.
Negli accordi di pianificazione rientrano:
- le procedure di rilascio di Permessi di Costruire Opere Pubbliche;
- le procedure di rilascio di Permessi di Costruire convenzionati;
- procedure di adozione dei Piani Urbanistici Attuativi,
- gli accordi ex art. 6 e 7 della L.R.V. n. 29/2019.
Le verifiche sugli operatori economici soggetti attuatori vengono effettuate dall'Ufficio Verifiche Antimafia in conseguenza della presentazione di Piani Urbanistici Attuativi o Permessi di Costruire convenzionati sulla base delle dichiarazioni presentate.
In attuazione dell'art. 191-ter delle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi e della Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 11.02.2019, con Determinazione dirigenziale n. 3781 del 02.08.2019 sono state approvate le disposizioni operative e predisposti i moduli necessari per accertamenti antimafia e requisiti morali dei soggetti coinvolti nelle procedure di urbanistica convenzionata.
In fase di istanza di PUA o di PdC convenzionato o di Accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004, i Soggetti attuatori dovranno presentare autocertificazione dei requisiti, secondo la procedura e la modulistica allegata:
Nella convenzione da stipularsi tra il Comune ed il Soggetto attuatore, sia esso operatore economico o meno, dovrà essere inserita la seguente clausola pattizia:
"Nei contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione/attrezzature, i soggetto attuatore si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall'esecutore dei lavori, per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione interdittiva relativa all'impresa esecutrice e/o al sub-contrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere, rescissione/recesso dal contratto)".
Nel caso di opere di urbanizzazione primaria funzionali sotto soglia, non rientranti nella disciplina del Codice degli appalti:
a) qualora il soggetto attuatore (operatore economico) abbia le necessarie qualificazioni, può eseguire direttamente le opere (assumendo anche la qualifica di soggetto esecutore) senza ulteriori verifiche, salvo variazioni, perchè già controllato prima della stipula della convenzione;
b) qualora il soggetto attuatore (operatore economico o persona fisica) affidi l'esecuzione delle stesse ad operatori economici qualificati, acquisisce dagli stessi, prima della stipula dei contratti di appalto, apposita autocertificazione nella quale l'operatore economico esecutore delle opere dichiara l'assenza a suo carico di situazioni ostative, così come elencate agli artt. 94 e 95 del Codice degli appalti (D.L. 36/2023) o di misure interdittive o sospensive antimafia;
Il soggetto attuatore deve inoltre inserire nei contratti che stipula con gli operatori economici esecutori, una specifica clausola risolutiva espressa del contratto, qualora le verifiche artt. 94 e 95 del Codice degli appalti (D.L. 36/2023) accertino la mancanza o la perdita dei requisiti morali o la sussistenza di misure di prevenzione, di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del DLgs 159/2011 e s.m.i.
Nel caso di opere rientranti nelle disposizioni del Codice degli appalti, il soggetto attuatore (operatore economico o persona fisica) assume le funzioni pubblicistiche di stazione appaltante ed effettua, a cura del RUP, le verifiche artt. 94 e 95 del Codice degli appalti (D.L. 36/2023)i e quelle antimafia, in rapporto al valore delle opere medesime, acquisendo la documentazione necessaria.
ATTENZIONE
L'esito delle verifiche antimafia è riservato e pertanto accessibile solo su richiesta da parte dell'operatore economico o soggetto direttamente interessato mediante procedura di accesso agli atti.
ATTENZIONE
Le verifiche sono esenti da costi per l'operatore economico o soggetto attuatore interessato.
La documentazione dichiarativa a cura dell'operatore economico ha validità 6 mesi, pertanto i tempi dei procedimenti di approvazione ed adozione dei PUA o di rilascio del permesso di Costruire Convenzionato potrebbero determinare un aggiornamento della stessa, con conseguente rilascio di nuova certificazione delle verifiche antimafia.
Tale aggiornamento della certificazione determina l'attivazione di un nuovo procedimento di verifica e nuova decorrenza di tempistica procedimentale (40 gg.) ai fini del rilascio dell'esito.