Le imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, ove l'esercizio dell'attività non comporti il superamento dei limiti acustici e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a pratiche che riguardano l'ambito commerciale, edilizio, dei tributi locali, sanitario e dell'ambiente.
Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.