L’attività di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere sospesa temporaneamente.
Se tale sospensione non supera i trenta giorni non occorre darne preventiva comunicazione al Comune. E’ necessario però rendere nota al pubblico la chiusura tramite un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio.
Se la chiusura va da trenta a trecentosessantacinque giorni al massimo, il titolare deve darne notizia al Comune almeno cinque giorni prima dell’inizio della sospensione stessa.
Per chiusure oltre i 365 giorni è necessario ottenere la proroga presentando apposita domanda al Comune opportunamente motivata e documentata utilizzando l’apposito modulo.
Anche in caso di subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione, l’attività può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
In caso di mancata riattivazione entro i termini di cui sopra, l’autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono soggetti a decadenza.