A chi è rivolto
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti che intendono sposarsi (art. 93 del Codice Civile). E' necessario che almeno uno dei futuri sposi sia residente nel Comune in cui si fa la richiesta.
Chi desidera sposarsi deve effettuare la pubblicazione di matrimonio: se il rito verrà celebrato in altro Comune clicca su "Accedi al servizio"
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti che intendono sposarsi (art. 93 del Codice Civile). E' necessario che almeno uno dei futuri sposi sia residente nel Comune in cui si fa la richiesta.
La pubblicazione di matrimonio è la fase preliminare di pubblicità che rende nota a tutti la volontà di sposarsi. Deve essere effettuata nel Comune di residenza di entrambi gli sposi o in quello di uno solo (di norma dove si celebrerà il matrimonio) e, se residenti in Comuni diversi, esposta anche nell'altro Comune o Consolato.
Se i futuri sposi:
Per i matrimoni civili nel Comune di Verona accedi alla pagina "Celebrare un matrimonio" e, da lì, a "Prenota la Cerimonia". L'Ufficio ti contatterà per fissare le pubblicazioni di matrimonio.
Per i matrimoni religiosi o civili da celebrare in altro Comune clicca su "Accedi al servizio" in questa pagina ed entra con SPID o CIE.
La richiesta può essere inoltrata da uno dei futuri sposi o da un delegato, inserendo i dati dei futuri sposi e le necessarie informazioni relative al matrimonio che si intende celebrare.
L'Ufficiale dello Stato Civile competente prende in carico la richiesta e, effettuati i dovuti accertamenti, redige il verbale di pubblicazioni che viene sottoscritto dallo stesso unitamente ai futuri sposi o da uno solo di essi munito di procura dell'altro o da terza persona munita della procura di entrambi.
Quindi la pubblicazione deve essere esposta nei Comuni di residenza/Consolato per almeno 8 giorni e rimanere in giacenza presso l'ufficio per almeno 3 giorni per eventuali opposizioni. Trascorsi gli otto giorni di pubblicazione ed i tre giorni di deposito presso l’ufficio:
Le pubblicazioni sono consultabili all’Albo on line che, per effetto dell’art. 32, co.5 Legge 18.06.2009 n.69, ha valore di pubblicazione legale.
Entro 180 giorni dalle avvenute pubblicazioni deve essere celebrato il matrimonio.
Per inoltrare la richiesta è necessario presentare la seguente documentazione:
All'appuntamento fissato per le pubblicazioni:
Qualora l’istanza sia sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, e venga trasmessa per via telematica, non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.