A chi è rivolto
Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Verona.
Consente ai gestori delle strutture ricettive di effettuare le comunicazioni trimestrali/annuali e i versamenti dell'imposta di soggiorno
Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Verona.
I gestori delle strutture devono compilare telematicamente la comunicazione periodica sul portale del Comune di Verona, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare indicando:
Le comunicazioni periodiche devono essere inoltrate anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa.
In occasione dell’inserimento della prima comunicazione, è necessario indicare i dati catastali dell’unità immobiliare utilizzata a fini ricettivi nel portale Tourist Tax, nella sezione Info Struttura.
Devono inoltre, effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Verona entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con la seguente modalità:
Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura
Trimestre | Data scadenza: comunicazioni e versamenti |
1° | 20 aprile dell'anno in corso |
2° | 20 luglio dell'anno in corso |
3° | 20 ottobre dell'anno in corso |
4° | 20 gennaio dell'anno successivo |
Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)
Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura
Data scadenza | |
30 gennaio dell'anno successivo 30 giugno dell'anno successivo | Modello 21 - conto della gestione di tutto l'anno Dichiarazione annuale |
Presentazione telematica entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 – Conto della gestione di tutto l’anno
Presentazione telematica, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione annuale
Sanzioni a carico del gestore della struttura
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO (Deliberazione di Giunta n. 113 del 23.3.2021)
SANZIONI TRIBUTARIE (art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 13 del D.Lgs. 471/1997)
Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ridotta del 15% unitamente agli interessi legali
Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 15 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ulteriormente ridotta del 0,1% per ciascun giorno di ritardo unitamente agli interessi legali
Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, la sanzione per l'omesso e/o parziale riversamento delle somme incassate è stata ridotta, ad opera del D.Lgs. 87/2024, dal 30% al 25%
Per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta del 12,5%, unitamente agli interessi legali
RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo la sanzione piena nella misura del 15% (per i versamenti entro 90 giorni di ritardo) e del 30% (per i versamenti dopo 90 giorni di ritardo) è ridotta ulteriormente se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia già stata constatata dall'ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti formalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, in caso di ravvedimento, trovano applicazione le seguenti nuove misure sanzionatorie, unitamente agli interessi legali:
Ulteriori adempimenti
Accedere con SPID al portale Tourist Tax
Comunicazione telematica
Il portale Tourist Tax è il servizio da utilizzare per inserire i dati delle strutture ricettive, effettuare le comunicazioni periodiche e pagare gli importi dovuti.