Imposta di Soggiorno - Scadenze e sanzioni per i gestori delle strutture

  • Servizio attivo

Consente ai gestori delle strutture ricettive di effettuare le comunicazioni trimestrali/annuali e i versamenti dell'imposta di soggiorno

A chi è rivolto

Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Verona.

Verona

Descrizione

I gestori delle strutture devono compilare telematicamente la comunicazione periodica sul portale del Comune di Verona, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare  indicando:

  • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente
  • il relativo periodo di permanenza
  • il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del Regolamento
  • l'importo dell'imposta versata

Le comunicazioni periodiche devono essere inoltrate anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa.

  
In occasione dell’inserimento della prima comunicazione, è necessario indicare i dati catastali dell’unità immobiliare utilizzata a fini ricettivi nel portale Tourist Tax, nella sezione Info Struttura.

Devono inoltre, effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Verona entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con la seguente modalità:

  • tramite procedura informatica PagoPA a disposizione sul portale del Comune di Verona
  1. dopo aver salvato la comunicazione è necessario cliccare sul tasto “invio” al fine che questa venga protocollata. Per il successivo versamento dell’imposta cliccare sul tasto PagoPA
  2. selezionare il periodo (es. 4° trimestre)
  3. spuntare "paga" accanto all'importo dovuto
  4. cliccare "continua”, si verrà indirizzati sul portale per il versamento con PagoPA

 Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura  

Trimestre    Data scadenza:     comunicazioni e versamenti 
20 aprile dell'anno in corso
20 luglio dell'anno in corso
20 ottobre dell'anno in corso
20 gennaio dell'anno successivo

 Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)

Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura   

Data scadenza   

30 gennaio dell'anno successivo

30 giugno dell'anno successivo 

 Modello 21 -  conto della gestione di tutto l'anno

Dichiarazione annuale

Presentazione telematica entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 – Conto della gestione di tutto l’anno

Presentazione telematica, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate  entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione annuale

 

Sanzioni a carico del gestore della struttura
   

 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO (Deliberazione di Giunta n. 113 del 23.3.2021)

  • omesso accreditamento  al sistema informatico comunale Tourist Tax per la gestione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione di € 200,00 
  • omessa/incompleta presentazione della comunicazione periodica,  alle prescritte scadenze,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00
  • mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del foglio informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet del gestore della struttura stessa,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00
  • omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione  richiesta da parte dell'Amministrazione, si applica la sanzione di € 500,00

 

 SANZIONI TRIBUTARIE (art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 13 del D.Lgs. 471/1997)

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa: sanzione del 200% dell'importo dovuto 
  • omesso e/o parziale riversamento delle somme incassate: sanzione del 30% del dovuto

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ridotta del 15% unitamente agli interessi legali

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 15 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ulteriormente ridotta del 0,1% per ciascun giorno di ritardo unitamente agli interessi legali

 

 Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, la sanzione per l'omesso e/o parziale riversamento delle somme incassate è stata ridotta, ad opera del D.Lgs. 87/2024, dal 30% al 25%

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta del 12,5%, unitamente agli interessi legali

 

 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo la sanzione piena nella misura del 15% (per i versamenti entro 90 giorni di ritardo) e del 30% (per i versamenti dopo 90 giorni di ritardo) è ridotta ulteriormente se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia già stata constatata dall'ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti formalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

  • versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,67% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione dell'3,75% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione dell'4,29% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione dell'5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza (30 giugno dell'anno successivo): sanzione del 20% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo

 

Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, in caso di ravvedimento, trovano applicazione le seguenti nuove misure sanzionatorie, unitamente agli interessi legali:

  • versamento effettuato entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione dello 0,08% per ciascun giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,25%
  • versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,39%
  • versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,125%
  • versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 3,57%
  • versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4,16%

Ulteriori adempimenti

Come fare

Accedere con SPID al portale Tourist Tax

Cosa serve

Comunicazione telematica

Tempi e scadenze

Data scadenza: comunicazioni e versamenti trimestrali
1°trimestre: 20 aprile dell'anno in corso
2°trimestre: 20 luglio dell'anno in corso
3°trimestre: 20 ottobre dell'anno in corso
4° trimestre: 20 gennaio dell'anno successivo
Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)
Data scadenza: comunicazioni e versamenti annuali
30 gennaio dell'anno successivo
30 giugno dell'anno successivo
Modello 21 - conto della gestione di tutto l'anno
Dichiarazione annuale
Presentazione telematica entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 – Conto della gestione di tutto l’anno
Presentazione telematica, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione annuale

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