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Da oggi si possono accendere gli impianti di riscaldamento nel Comune di Verona

Dal 15 ottobre al 15 aprile è consentito accendere il riscaldamento negli edifici del Comune di Verona, per un massimo di 14 ore al giorno, nel rispetto dei limiti previsti per le temperature interne
Data:

15/10/2026

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  • Comunicato stampa
© e24-Unsplash - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Inizia oggi il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento nella Zona climatica E, di cui art. 4 del D.P.R. 74/2013, nella quale ricade il territorio del Comune di Verona.

L’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici privati è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di quattordici ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23.

Si ricorda che con l’ordinanza sindacale n. 57 del 28.09.2026 sono stati disposti limiti per l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (LINK), per le temperature degli ambienti in funzione della loro classificazione, per il periodo di accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e a destinazione commercio/servizi. 

In sintesi le regole per gli edifici privati del Comune di Verona

Periodo di esercizio: Dal 15 ottobre al 15 aprile. 

Ore massime giornaliere: Gli impianti possono rimanere accesi per un massimo di 14 ore al giorno, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

Obbligo di limitazione delle temperature interne 
Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93: 

Negli edifici classificati come residenze e assimilabili, uffici e assimilabili, attività ricreative o di culto e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, attività sportive ed scuole di ogni ordine e grado e assimilabili la temperatura massima consentita è di 19°C, con una tolleranza di 2°C. Negli edifici di attività industriali e artigianali e assimilabili il limite è invece di 17°C, sempre con una tolleranza di 2°C.

Sono esclusi dai limiti le sedi diplomatiche e le organizzazioni internazionali, purché non si trovino all'interno di condomini, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e gli ambienti assimilabili. Restano fuori anche gli edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive richiedano temperature diverse, oltre alle ulteriori eccezioni previste dalla legge. 

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 15/10/2026 15:30

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