L'Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie definisce Industria Insalubre tulle le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti e sono suddivise in due classi:
- Prima classe: quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- Seconda classe: quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Possono verificarsi 3 casi:
- attivazione di una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche
- trasferimento in altra sede o comunicazione di variazione del ciclo produttivo di attività già classificata
- comunicazione di subentro, variazione societaria o denominazione per attività già classificate
In ognuno di questi casi, il soggetto responsabile deve darne comunicazione scritta al Comune entro i 15 giorni precedenti.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele.