Descrizione
A partire dal 07/03/2026 è previsto il rientro al livello verde per il PM10 e l'attivazione delle relative misure nel territorio del Comune di Verona.
1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026
Divieto di circolazione, ad eccezione dei veicoli aderenti al servizio Move-In, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per :
- Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1
- Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0
Le misure si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per:
- Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
- Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
- Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
- Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
- Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore
Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli
Divieto di mantenere acceso il motore
In tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è vietato mantenere acceso il motore:
- degli autobus (compresi quelli di linea) durante la sosta o la fermata, anche ai capolinea, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di conducente/passeggeri. L’accensione del motore deve avvenire solo immediatamente prima della partenza
- degli autoveicoli in sosta o fermata; il divieto è esteso anche ai veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico, in particolare nelle aree abitate
- degli autoveicoli per arresto della circolazione, se dura più di un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.
2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI
Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:
1. Stufe e camini a legna o pellet
- Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 3 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo
2. Uso del pellet
- Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
- Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore
3. Combustioni all’aperto
- È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente.
4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)
- Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
- massimo 1 dispositivo per esercizio
- dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
- combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, pallet, truciolari e acceleranti liquidi
5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio
- Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno)
- Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
- La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo
6. Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici
Si informa che a seguito dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:
- spandimento con iniezione o interramento immediato;
- spandimento rasoterra su prati.
Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione.
3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI
Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:
Climatizzazione di locali non abitativi
- È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili
Obbligo di limitazione delle temperature interne
Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:
- 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
- E.1: residenze e assimilabili
- E.2: uffici e assimilabili
- E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
- E.5: attività commerciali e assimilabili
- E.6: attività sportive
- E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
- 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
- E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili
Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.
IMPORTANTE
I titolari o gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, pubblici esercizi, magazzini all’ingrosso o al dettaglio, supermercati ed esposizioni) sono fortemente invitati a mantenere normalmente chiuse le porte di accesso ai propri locali comunicanti con l'esterno, salvo nei casi in cui siano presenti dispositivi di isolamento termico alternativi.