PM10: allerta colore verde a partire dal 7 marzo 2026 Leggi di più

PM10: nessuna allerta - colore verde a partire dal 7 marzo 2026

Rientro al livello verde per il PM10 nel Comune di Verona
Data:

16/01/2026

Argomenti

Tipologia di contenuto

  • News
© Comune di Verona - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

A partire dal 07/03/2026 è previsto il rientro al livello verde per il PM10 e l'attivazione delle relative misure nel territorio del Comune di Verona.

1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026  

Divieto di circolazione, ad eccezione dei veicoli aderenti al servizio Move-Indal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per : 

  • Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1
  • Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0

Le misure si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per:

  • Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
  • Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
  • Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
  • Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
  • Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
  • Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore

Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli

Divieto di mantenere acceso il motore

In tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è vietato mantenere acceso il motore:

  • degli autobus (compresi quelli di linea) durante la sosta o la fermata, anche ai capolinea, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di conducente/passeggeri. L’accensione del motore deve avvenire solo immediatamente prima della partenza
  • degli autoveicoli in sosta o fermata; il divieto è esteso anche ai veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico, in particolare nelle aree abitate
  • degli autoveicoli per arresto della circolazione, se dura più di un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello
  • dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:

1. Stufe e camini a legna o pellet

  • Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 3 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo

2. Uso del pellet

  • Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
  • Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore

3. Combustioni all’aperto

  • È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente.

4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)

  • Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
    • massimo 1 dispositivo per esercizio
    • dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
    • combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, pallet, truciolari e acceleranti liquidi

5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio

  • Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno) 
  • Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
  • La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo

6. Informazioni su divieti e obblighi per lo spandimento di liquami e letami zootecnici

Si informa che a seguito dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • spandimento con iniezione o interramento immediato;
  • spandimento rasoterra su prati.

Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione

3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

Dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, nel territorio comunale sono previsti i seguenti divieti obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:

Climatizzazione di locali non abitativi

  • È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili

Obbligo di limitazione delle temperature interne

Dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:

  • 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.1: residenze e assimilabili
    • E.2: uffici e assimilabili
    • E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.5: attività commerciali e assimilabili
    • E.6: attività sportive
    • E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
  • 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili

Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.

IMPORTANTE

I titolari o gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, pubblici esercizi, magazzini all’ingrosso o al dettaglio, supermercati ed esposizioni) sono fortemente invitati a mantenere normalmente chiuse le porte di accesso ai propri locali comunicanti con l'esterno, salvo nei casi in cui siano presenti dispositivi di isolamento termico alternativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 06/03/2026 12:35

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