Costituzione della convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Disciplina i diritti e doveri dei conviventi di fatto, inclusi gli aspetti patrimoniali e la certificazione anagrafica

A chi è rivolto

Cittadini maggiorenni che intendono costituire o hanno costituito una convivenza di fatto

Verona

Chi può fare domanda

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Coppie composte da persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso e di cittadinanza sia italiana che non:

• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale

• residenti e coabitanti nel Comune di Verona allo stesso indirizzo

• non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione

• di stato civile libero (non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile)

• se di cittadinanza extracomunitaria: in possesso di permesso di soggiorno valido

Descrizione

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. (art. 1, commi 36-65).
 

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO (PREVISTI DALLA LEGGE 76/2016) 
 

ASSISTENZA RECIPROCA (commi 38-39-40-41)

Hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38).

In caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita e di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole previste per i coniugi e i familiari (comma 39).

Possono designare l'altro per iscritto a rappresentarli (con poteri pieni o limitati):

• in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute;

• in caso di morte per la donazione di organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone.
 

ABITAZIONE (commi 42-43-44-45)

Hanno diritto di abitazione nella casa di comune residenza in caso di decesso del convivente proprietario (per un periodo minimo di due anni e fino a un massimo di cinque).

Hanno facoltà di successione nel contratto di locazione in caso di decesso o di recesso del convivente conduttore.

Possono partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare come nucleo familiare.
 

IMPRESA FAMILIARE (comma 46)

Se prestano stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente hanno diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda.
 

PROTEZIONE IN ASSENZA DI AUTONOMIA (commi 47-48)

Nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia rientrano tra i soggetti che possono presentare domanda di interdizione o inabilitazione e possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabilitato.
 

RISARCIMENTO PER MORTE DERIVANTE DA FATTO ILLECITO (comma 49)

Hanno diritto di risarcimento per morte del convivente derivante da fatto illecito.
 

RAPPORTI PATRIMONIALI (commi 50-64)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
 

ALIMENTI (comma 65)

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
 

RESIDENZA e COABITAZIONE

Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui sopra, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla definizione di famiglia anagrafica di cui all’art 4 del DPR 223/1989 (“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”) e alla dichiarazione anagrafica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del DPR 223/1989 (costituzione di nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia). 

Pertanto la coppia che richiede la costituzione della convivenza di fatto deve risultare già residente nel Comune di Verona allo stesso indirizzo; qualora i richiedenti risultassero iscritti allo stesso indirizzo ma in due stati di famiglia distinti, con la costituzione della convivenza di fatto si procederà d’ufficio all’unificazione degli stati di famiglia.

Se, al contrario, i richiedenti sono residenti ad indirizzi diversi, dovrà essere presentata la dichiarazione di mutazione della residenza prima di richiedere la costituzione della convivenza di fatto. 
L’istituto si applica solo ai residenti in Italia: sono pertanto esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE.

STATO LIBERO

Lo stato civile libero di entrambi deve risultare registrato in anagrafe (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a).

I cittadini non italiani devono produrre documentazione rilasciata dal proprio Stato di appartenenza da non oltre 6 mesi (legalizzata e tradotta, salvo i casi di esenzione) che attesta lo stato civile posseduto.
 

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

• matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

• decesso del convivente;

• cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;

• dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (in questo caso i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto ai fini della legge, continuano a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono insieme la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune.
 

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Se i conviventi di fatto intendono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune possono sottoscrivere un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Contenuto del contratto (comma 53):

a) l'indicazione della residenza; 

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; 

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. 

Ai fini dell'opponibilità ai terzi il notaio o l'avvocato dovrà provvedere a trasmettere al Comune il contratto entro 10 giorni dalla stipula a mezzo pec: iscrizionianagrafiche@pec.comune.verona.it 

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:

- accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra);

- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

- morte di uno dei contraenti.
 

CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Gli sportelli anagrafici rilasciano, su appuntamento, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto

Come fare

COME DICHIARARE LA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati (già iscritti nell’anagrafe del Comune di Verona allo stesso indirizzo) possono presentare l’apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi, con una delle seguenti modalità:

- direttamente online, effettuando il login con le credenziali Spid e compilando il modulo presente al link
https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=serv_anagrafici_convfatto

e allegando copia fronte e retro dei documenti di riconoscimento di entrambi i conviventi;

- compilando il modulo, accompagnato da copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i conviventi e inviandolo tramite raccomandata AR indirizzata a: 
Ufficio Iscrizioni Anagrafiche - via Adigetto, 10 - 37122 Verona

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