Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva , in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante rimborso/compensazione con i pagamenti dell’imposta che sarà dovuta alle successive scadenze.
Il rimborso/compensazione deve essere richiesto tramite l'invio del Modulo Rimborsi/Compensazioni, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
Nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune.
Non si effettuano rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00 l (art. 1 comma 168 della Legge 296/2006).