Misure antismog in vigore dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 Leggi di più

Procedura per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • Servizio attivo

Apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

A chi è rivolto

Titolari di imprese o ditte individuali

Verona

Chi può fare domanda

Coloro che hanno intenzione di aprire un'attività di somministrazione alimentari e bevande.

Descrizione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 3 ottobre 2013 è stato approvato il Piano contenente i parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Il territorio comunale è suddiviso in zona 1/1 o "zona rossa",  soggetta a vincoli numerici e in zona libera come definito dal D.L. 29/2007. 
E' consentita l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione nelle aree del territorio diverse dalla zona 1/1 o "zona rossa".
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dal d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147 e s.m.i. ed è soggetta a preventiva istanza da trasmettere unicamente tramite il portale della Camera di Commercio www.impresainungiorno.gov.it. Il portale consente la compilazione on line in modo dinamico con procedure guidate e fornisce assistenza alle imprese, rilasciando in modo automatico la ricevuta di presentazione. Lo stesso portale è utilizzato da altri enti come Camera di Commercio, Provincia di Verona, AULSS 9 Scaligera ed altri.
Le procedure previste sono:
nuova apertura: consentita solo nelle zone libere, deve avvenire attraverso presentazione della SCIA tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (articolo 8-bis Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29, del d.lgs.26 marzo 2010 n.59). Per l'attivazione si richiama quanto previsto dalla legge 241/1990.
Inizio attività somministrazione al domicilio del consumatore / mense / circoli: 
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata al domicilio del consumatore, a favore degli alloggi in strutture ricettive, all'interno delle stazioni ferroviarie ecc., annessa ad attività di intrattenimento e svago, all'interno di mense, in circoli affiliati, all'interno di scuole/ospedali/comunità religiose, all'interno di impianti di carburante, ecc., è disciplinata dalla Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29, dal d.lgs.26 marzo 2010 n.59 e dal d.lgs. 6 agosto 2012 n.147;
Somministrazione mediante distributori automatici: è sufficiente la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it ed è possibile avviare l'attività solo nella zona non soggette a pianificazione territoriale ed in apposito locale adibito in modo esclusivo ed attrezzato. 
Subingresso: è prevista in caso di trasferimento di titolarità (acquisto, affitto, donazione, fusione, successione, ecc.) e l'attivazione deve avvenire entro 180 giorni dalla data di immissione del possesso indicando all'interno dell'atto notarile, pena la decadenza del titolo stesso (articolo 15 Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29, del d.lgs. 26 marzo 2010 n.59). I termini sono prorogabili nel caso in cui venga opportunamente motivata e documentata rispetto alle ragione del ritardo (edilizie, ritardo nella consegna di nuovi locali da parte della ditta costruttrice...);
Trasferimento d sede: consentito all'interno della stessa area (zona rossa o zona libera) o dalla zona rossa alla zona libera e non viceversa. L'attivazione deve avvenire entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e del nulla osta. Se la data di inizio attività è successiva a quella comunicata con la domanda di trasferimento, va comunicato a mezzo pec.
Variazioni: per le attività già in essere è obbligatorio presentare tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it eventuali variazioni di dati quali:

  • in caso di variazioni societarie, della sede legale, dal rappresentante legale o del preposto;
  • modifica della superficie di somministrazione (ampliamento o riduzione);
  • modifica degli orari di apertura dell'esercizio. Gli orari sono liberi nel rispetto del regolamento sulle attività rumorose. La comunicazione è obbligatoria ed è necessario renderlo visibile al pubblico con un cartello;
  • chiusura per ferie (entro 30 giorni si parla di ferie, superiore invece si presenta una comunicazione di sospensione);
  • sospensione dell'esercizio di somministrazione. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e per un massimo di 365, il titolare deve darne notizia al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa (articolo 27 Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29);

Cessazione: La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it. E' necessario riconsegnare l'eventuale autorizzazione del Comune.

Come fare

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Il modulo si genera all'interno del portale e si sviluppa attraverso una compilazione guidata.
Si può procedere personalmente se dotati di firma digitale e pec o tramite un tecnico o altro delegato con procura speciale alla sottoscrizione digitale ed all'invio della pratica.

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Pubblici Esercizi

Avviso - si informa che a partire dal 1/01/2024 il ricevimento delle telefonate avrà i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì 9:00-12:30 e Martedì 15:00-16:30.

Cosa si ottiene

Ricevuta SUAP che certifica l'inizio attività (SCIA o Comunicazione di subingresso) o la variazione intercorsa in attività già avviata;

Tempi e scadenze

La SCIA è immediatamente efficace e il Comune ha 60 giorni per chiedere documenti come conformazione oppure vietare l'attività. In merito alle variazioni il Comune ha 30 giorni per presentare eventuale richiesta di conformazione. I giorni aumentano a 90 invece nel caso di domanda di trasferimento.

60 days

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

La SCIA o la Comunicazione di subingresso non prevede costi o diritti di segreteria.
La Domanda di trasferimento prevede il pagamento di due marche da bollo di 16,00 euro l'una.

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