IMU : chi deve pagarla, entro quando e come si calcola
Il presupposto dell'IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati e relative pertinenze, terreni agricoli e aree edificabili.
Ogni anno l'Ufficio IMU del Comune di Verona fornisce una dettagliata Nota Informativa con tutte le indicazioni operative e le aliquote vigenti necessarie per il conteggio dell'imposta.
Mette inoltre a disposizione dell'utenza lo Sportello telematico Linkmate. Tale applicativo permette la consultazione 24 ore su 24 della propria posizione IMU, la segnalazione di anomalie attraverso la "bacheca messaggi" e la stampa del modello F24
A chi è rivolto
Al proprietario dell’immobile o da colui che vanta sullo stesso un diritto reale, vale a dire:
l’usufruttuario
il titolare del diritto d’uso
l’enfiteuta (enfiteusi: diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare, enfiteuta, lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario, concedente, un canone periodico che costituisce un onere reale, art. 957 c.c.)
il titolare del diritto di superficie
il locatario finanziario dalla stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art.9, comma 1, D.Lgs 23/2011)
Immobili La base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula: Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale (vedi tabella)
Categoria catastale
Moltiplicatore
A (eccetto A10) - C2 - C6 - C7
160
A10 - D5
80
B
140
C1
55
C3 - C4 - C5
140
D (eccetto D5)
65
Terreni agricoli La base imponibile dei terreni agricoli nell’imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue: Valore imponibile = reddito dominicale (desumibile dalla visura catastale) x 1,25 x 135
- avere informazioni sullo stato dei pagamenti (anche precedenti) - calcolare l'imposta - eventuale ravvedimento operoso - stampare il modello F24 per l'IMU
Per accedere al servizio è necessario effettuare la connessione dell'utente utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE oppure utilizzare il Calcolatore libero
Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 oppure anche tramite apposito bollettino postale c/c postale IMU n.1008857615. L'importo dovuto ai fini IMU può essere compensato con i crediti erariali maturati dal contribuente che deve compilare e presentare, alla banca o all'ufficio postale, il modello di pagamento F24 a saldo uguale a zero per effetto della compensazione eseguita.
Importo minimo: il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia inferiore a € 12,00.
Il pagamento dell'imposta deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore. Il codice Ente del Comune di Verona è L781 I codici tributo per eseguire il versamento sono i seguenti:
3912 IMU - per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) - COMUNE
3913 IMU - per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU - per terreni – COMUNE
3916 IMU - per aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU - per altri fabbricati – COMUNE
3925 IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930 IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Esenzione terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Con Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani». (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2026) è stato escluso il Comune di Verona dal nuovo elenco dei Comuni montani. Pertanto dal 1° gennaio 2026 non sono più considerati esenti i terreni situati nelle frazioni di Moruri, Trezzolano e Cancello.
Riduzioni
Uso gratuito - comodato Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nell'Informativa completa):
grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli)
il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso
il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un'altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale)
il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia oltre a quelli sopra indicati
entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
il contratto di comodato deve essere registrato
Solo qualora ricorrano le anzidette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l'uso gratuito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/12/2023. In assenza delle condizioni sopra descritte si applica l'aliquota ordinaria calcolata sulla base imponibile intera.
Immobili locati a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 è prevista una riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune,
ordinaria (con inquilino non residente)
ridotta (con inquilino residente)
L'aliquota ridotta è riconosciuta in presenza di inquilino residente oltre che dimorante nell'immobile locato (art. 2, comma 4, L. 431/98) e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, qualora non sia stata presentata dichiarazione sostitutiva o dichiarazione IMU negli anni precedenti e non siano variate le informazioni in precedenza fornite. Alla dichiarazione va allegata la copia del contratto di locazione e, per i contratti stipulati successivamente al 01/06/2017, copia dell'attestato di rispondenza del canone di locazione (art. 9, commi 8 e 9, del regolamento IMU) in base al D.M. 126/01/2017 nonchè all'accordo territoriale per i contratti a canone concordato, sottoscritto dal Comune di Verona con le Associazioni di categoria.
Contratti transitori o contratti per studenti universitari: le unità immobiliari, locate con tali tipologie contrattuali, godono della riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune solo qualora il contratto di locazione abbia per oggetto l'intera unità immobiliare e non siano stati stipulsti più contratti, ciascuno con conduttori diversi, per la medesima unità immobiliare.
Anche in questi casi deve essere presentata la dicharazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia del contratto e copia dell'attestato di rispondenza del canone di locazione in base al D.M. 16/01/2017.
Fabbricati di interesse storico o artistico Per gli immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (vincolo diretto), la base imponibile è determinata come segue:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Per gli immobili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione ministeriale IMU. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario
riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere
illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. art. 3, c. 1, lett. b) del DPR DPR 6/06/2001 n. 380 e s.m.
la data di inizio e di fine lavori
documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori . Per ulteriori informazioni si suggerisce la lettura dell'informativa 2025, pubblicata alla pagina dedicata alle informazioni generali, e del regolamento IMU.
Pensionati esteri Il comma 48 dell’articolo 1, L. 178/2020 prevede la riduzione al 50% applicabile all'unità immobiliare posseduta dal pensionato residente all'estero. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 1) il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi Mef risposte a Telefisco il 28/01/2021); 2) la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera.
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo (art. 1, comma 769 Legge 27/12/2019, n.160) dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
le dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI), e le dichiarazioni sostitutive presentate negli anni scorsi valgono anche per l'IMU
la dichiarazione di successione è valida come dichiarazione IMU
E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011, convertito con la legge 214/2011).
Dichiarazione sostitutiva
Si ricorda la presentazione della dichiarazione sostitutiva per comunicare tutte le situazioni dalle quali possa applicarsi un’aliquota ridotta approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2024 e modificata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 85 del 16/12/2024
Procedura per l'invio on line della dichiarazione
Inserisci on line le dichiarazioni IMU tramite lo sportello Telematico LinkMate:
Gli avvisi di accertamento ricevuti possono essere rateizzati presentando apposita domanda. Il dirigente, responsabile del tributo, può autorizzare su richiesta del contribuente una rateazione mensile, ripartita a scaglioni, fino a un massimo di 37 rate mensili di pari importo, per importi complessivi superiori a € 100,01, suddivisi come segue:
da € 100,01 a € 500,00 due rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00 cinque rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00 tredici rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 venticinque rate mensili
oltre € 20.000,01 trentasette rate mensili
Qualora la somma rateizzata superi l’importo di € 10.000,00, si richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, a prima richiesta.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente o nel caso di mancato pagamento delle rate, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 798 a 801 della Legge 160/2019.
Per presentare eventuale richiesta di rateizzazione per avvisi di liquidazione e/o di accertamento dell'imposta per importi complessivi superiori a € 100,01.
Il rimborso delle somme versate in eccesso può essere chiesto entro cinque anni dal giorno del versamento. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso applicando sul rimborso gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con maturazione giorno per giorno. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito dovute per il medesimo anno di imposta, e riferite allo stesso tributo, per versamenti congrui rispetto al dovuto effettuati dal contitolare. Su richiesta del contribuente, che ha ricevuto avvisi di accertamento da altro Comune, è possibile provvedere al rimborso della sola imposta erroneamente corrisposta entro il termine quinquennale, senza applicazione di interessi.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, o può essere chiesta a rimborso. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l’attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.). Il contribuente presenta all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.
Le modalità di calcolo sono le seguenti:
Ravvedimento sprint Entro 14 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo e sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Ravvedimento breve Entro 30 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 1,25% oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Ravvedimento medio Entro 90 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 1,39% oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Ravvedimento lungo Entro 1 anno dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 3,125% oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Ravvedimento entro 2 anni Entro 2 anni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 3,57% oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Ravvedimento entro 5 anni Entro 5 anni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 4,17% oltre ad interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.
Interessi percenutali dal 2018 ad oggi
0,05% dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ( D.M. Economia 12.12.2019)
0,01% dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ( D.M. Economia 11.12.2020)
1,25% dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ( D.M. Economia 13.12.2021)
5,00% dal 01.01.2023 al 31.12.2023 ( D.M. Economia 13.12.2022)
2,50% dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ( D.M. Economia 29.11.2023)
2,00% dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ( D.M. Economia 10.12.2024)
Le norme che regolano la materia per quanto concerne l'imposta municipale propria (IMU)
Ulteriori informazioni
Direzione Tributi e Riscossioni Via Adigetto 10 - 37122 Verona L'ufficio riceve solo su appuntamento telefonico Le comunicazioni possono essere inviate:
indirizzo di posta certificata: imu.tasi@pec.comune.verona.it Gli allegati devono essere inviati esclusivamente in formato pdf: si ricevono sia da casella di posta certificata e non certificata
bacheca messaggi Link Mate disponibile accedendo allo sportello telematico per comunicare situazioni dalle quali possa derivare una variazione al calcolo dell'imposta
servizio postale alla Direzione Tributi e Riscossioni Via Adigetto, 10 - 37122 Verona
consegna a mano: la documentazione può essere protocollata anche recandosi di persona presso lo sportello Protocollo (Palazzo Barbieri - Piazza Bra 1 - piano terra - atrio ingresso - lato destro)