Descrizione
Si tratta delle autentiche di sottoscrizione previste dall'art. 23, comma 3, del Testo Unico 346/1990, relative alla presenza di debiti all'apertura della successione.
La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da altri documenti, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente.
Le firme devono essere autenticate nel caso in cui le sottoscrizioni di tale dichiarazione siano da presentare a una Pubblica Amministrazione per la riscossione da parte di terzi di benefici economici o ad un soggetto privato (art. 21 D.P.R. n. 445/2000). Lo scopo e la destinazione devono essere inseriti nella dichiarazione, per giustificare l'intervento del funzionario incaricato dal Sindaco che provvederà ad autenticare le sottoscrizioni. Diversamente l'autentica non è prevista né necessaria, ed è sufficiente allegare al modulo sottoscritto le copie semplici dei documenti d'identità personali dei firmatari.
Il modulo è fornito dall'Agenzia delle Entrate - Modello dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di sussistenza del debito (Modulario 011 - Mod. 237) - e deve essere sottoscritto dagli eredi e dai creditori.
Soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti,i creditori del defunto ovvero, per le altre passività indicate, il legale rappresentante della società o dell'ente.
E' possibile rivolgersi allo Sportello Adigetto, su appuntamento.
Le persone che devono sottoscrivere la Dichiarazione di sussistenza del debito devono presentarsi munite della dichiarazione compilata e di proprio documento di identità in corso di validità, per la sottoscrizione in presenza del funzionario incaricato dell'autentica.
La dichiarazione può essere presentata anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. n.445/2000, sempre sottoscritta da eredi e creditori, anche separatamente.
In questo caso l'autentica di firma è sostituita dalla copia semplice del documento d'identità personale dei sottoscrittori, come previsto dagli artt. 21 e 38 dello stesso D.P.R. 445/2000. In mancanza, la dichiarazione è irricevibile.
L'autentica è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 642/1972.