Il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Cosa può autenticare l'ufficiale d'anagrafe:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000)
- deleghe per la riscossione della pensione, ratei maturati e non riscossi (art. 21 comma 2 DPR 445/2000)
- sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili (autoveicoli) registrati (art. 7 DL n. 223 del 4/7/2006)
- quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto") - (DL n. 70 del 13/5/2011)
Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale: manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, procure, ecc.
Il servizio autentica la firma sulla dichiarazione di sussistenza del debito, richiesta dall'Agenzia delle Entrate.
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la copia di un documento è conforme all'originale.