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Imposta di Soggiorno - Scadenze e sanzioni per i gestori delle strutture

  • Servizio attivo

Consente ai gestori delle strutture ricettive di effettuare le comunicazioni trimestrali/annuali e i versamenti dell'imposta di soggiorno

A chi è rivolto

Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Verona.

Verona

Descrizione

I gestori delle strutture devono compilare telematicamente la comunicazione periodica sul portale del Comune di Verona, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare  indicando:

  • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente
  • il relativo periodo di permanenza
  • il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del Regolamento
  • l'importo dell'imposta versata

Le comunicazioni periodiche devono essere inoltrate anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa.

  
In occasione dell’inserimento della prima comunicazione, è necessario indicare i dati catastali dell’unità immobiliare utilizzata a fini ricettivi nel portale, nella sezione Info Struttura.

Devono inoltre, effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Verona entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con la seguente modalità:

  • tramite procedura informatica PagoPA a disposizione sul portale del Comune di Verona
  1. dopo aver salvato la comunicazione è necessario cliccare sul tasto “invio” al fine che questa venga protocollata. Per il successivo versamento dell’imposta cliccare sul tasto PagoPA
  2. selezionare il periodo (es. 4° trimestre)
  3. spuntare "paga" accanto all'importo dovuto
  4. cliccare "continua”, si verrà indirizzati sul portale per il versamento con PagoPA

 Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura  

Trimestre    Data scadenza:     comunicazioni e versamenti 
1° 20 aprile dell'anno in corso
2° 20 luglio dell'anno in corso
3° 20 ottobre dell'anno in corso
4° 20 gennaio dell'anno successivo

 Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)

Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura   

Data scadenza   

30 gennaio dell'anno successivo

30 giugno dell'anno successivo 

 Modello 21 -  conto della gestione di tutto l'anno

Dichiarazione annuale

Presentazione telematica entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 – Conto della gestione di tutto l’anno

Presentazione telematica, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate  entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione annuale

 

Sanzioni a carico del gestore della struttura
   

 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO (Deliberazione di Giunta n. 113 del 23.3.2021)

  • omesso accreditamento  al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione di € 200,00 
  • omessa/incompleta presentazione della comunicazione periodica,  alle prescritte scadenze,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00
  • mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del foglio informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet del gestore della struttura stessa,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00
  • omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione  richiesta da parte dell'Amministrazione, si applica la sanzione di € 500,00

 

 SANZIONI TRIBUTARIE (art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 13 del D.Lgs. 471/1997)

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa: sanzione del 200% dell'importo dovuto 
  • omesso e/o parziale riversamento delle somme incassate: sanzione del 30% del dovuto

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ridotta del 15% unitamente agli interessi legali

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro 15 giorni dalla scadenza si applica la sanzione ulteriormente ridotta del 0,1% per ciascun giorno di ritardo unitamente agli interessi legali

 

 Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, la sanzione per l'omesso e/o parziale riversamento delle somme incassate è stata ridotta, ad opera del D.Lgs. 87/2024, dal 30% al 25%

 Per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta del 12,5%, unitamente agli interessi legali

 

 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo la sanzione piena nella misura del 15% (per i versamenti entro 90 giorni di ritardo) e del 30% (per i versamenti dopo 90 giorni di ritardo) è ridotta ulteriormente se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia già stata constatata dall'ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti formalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

  • versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,67% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione dell'3,75% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione dell'4,29% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione dell'5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
  • presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza (30 giugno dell'anno successivo): sanzione del 20% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo

 

Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, in caso di ravvedimento, trovano applicazione le seguenti nuove misure sanzionatorie, unitamente agli interessi legali:

  • versamento effettuato entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione dello 0,08% per ciascun giorno di ritardo
  • versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,25%
  • versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell'1,39%
  • versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,125%
  • versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 3,57%
  • versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4,16%

Ulteriori adempimenti

Come fare

Accedere con SPID al portale dell' Imposta di Soggiorno

Cosa serve

Comunicazione telematica

Tempi e scadenze

Data scadenza: comunicazioni e versamenti trimestrali
1°trimestre: 20 aprile dell'anno in corso
2°trimestre: 20 luglio dell'anno in corso
3°trimestre: 20 ottobre dell'anno in corso
4° trimestre: 20 gennaio dell'anno successivo
Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)
Data scadenza: comunicazioni e versamenti annuali
30 gennaio dell'anno successivo
30 giugno dell'anno successivo
Modello 21 - conto della gestione di tutto l'anno
Dichiarazione annuale
Presentazione telematica entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del Modello 21 – Conto della gestione di tutto l’anno
Presentazione telematica, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione annuale

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