A chi è rivolto
A tutti i contribuenti proprietari di immobili con caratteristiche tali da garantire un'agevolazione sul pagamento del tributo
Il servizio permette di richiedere un'agevolazione sul pagamento del tributo comunale IMU
A tutti i contribuenti proprietari di immobili con caratteristiche tali da garantire un'agevolazione sul pagamento del tributo
Per i seguenti casi sono previste specifiche agevolazioni tributarie:
Uso gratuito - comodato
Per il proprietario che possiede un immobile concesso in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nell'Informativa completa 2025):
Solo qualora ricorrano le anzidette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l'uso gratuito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/12/2023. In assenza delle condizioni sopra descritte si applica l'aliquota ordinaria calcolata sulla base imponibile intera.
Fabbricati di interesse storico o artistico
Per gli immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (vincolo diretto), la base imponibile è ridotta del 50% e determinata come segue:
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Per gli immobili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione ministeriale IMU. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
Pensionati esteri
Il comma 48 dell’articolo 1, L. 178/2020 prevede la riduzione al 50% applicabile all'unità immobiliare posseduta dal pensionato residente all'estero. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono applicare l’Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
1) il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi Mef risposte a Telefisco il 28/01/2021);
2) la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera.
Le comunicazioni possono essere inviate tramite il modulo online.
A seconda della tipologia, è necessario presentare apposita documentazione