A chi è rivolto
Il servizio è destinato a tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, professionisti).
Accesso Documentale,Civico Semplice e Generalizzato. Il diritto di richiedere, visionare e ottenere atti, informazioni, dati e documenti o la loro pubblicazione
Il servizio è destinato a tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, professionisti).
L'Accesso Civico Semplice, l'Accesso Civico Generalizzato e l'Accesso Documentale attribuiscono alla cittadinanza il diritto di richiedere, visionare e ottenere atti, informazioni, dati e documenti o richiederne la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
(Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 5, comma 1)
Finalità: Garantisce la trasparenza e il controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni, consentendo a chiunque di richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni che l’ente è obbligato a pubblicare in Amministrazione Trasparente.
Ambito di applicazione: Limitato ai dati e ai documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione.
Requisiti: Non è necessario fornire motivazioni specifiche per l’istanza.
La gestione delle Richieste di Accesso Civico Semplice è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Segreteria Generale
(Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 5, comma 2)
Finalità: Promuove una maggiore trasparenza e la partecipazione dei cittadini, consentendo l’accesso a dati e documenti ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Ambito di applicazione: Esteso a tutti i dati e documenti in possesso dell’amministrazione, salvo le eccezioni previste a tutela di interessi pubblici o privati.
Requisiti: Chiunque può presentare un’istanza, senza doverla motivare.
Per informazioni relative a questa tipologia di accesso, occorre rivolgersi alla Direzione competente per materia.
(Legge n. 241/1990)
Finalità: Consente ai soggetti che possiedono un interesse diretto, concreto e attuale, legato a una situazione giuridicamente tutelata, di accedere ai documenti amministrativi.
Ambito di applicazione: Riguarda atti e documenti formati o detenuti dal Comune di Verona.
Requisiti: Il richiedente deve dimostrare un interesse qualificato e motivare la richiesta.
In caso di presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso.
Per informazioni relative a questa tipologia di accesso, occorre rivolgersi alla Direzione competente per materia.
La richiesta può essere presentata dalla persona interessata o da un soggetto appositamente delegato. È necessario indicare i documenti, le informazioni o i dati di cui si chiede la visione o la copia. In caso di Accesso Documentale, deve essere specificata anche la motivazione della richiesta. Se la richiesta viene accolta, l’interessato ha diritto a prendere visione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti, oppure a ottenerne copia, ovvero a ottenerne la pubblicazione.
Per utilizzare il servizio online occorre avere SPID o CIE:
In caso di richiesta inoltrata da un delegato:
Qualora la delega sia sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, e venga trasmessa per via telematica, non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione per la richiesta di accesso agli atti è generalmente gratuita per quanto attiene alla visione della documentazione.
Tuttavia, possono essere applicati diritti o richiesti costi di riproduzione, come indicato negli allegati A e B della Delibera di Giunta nr. 259 del 7 agosto 20217, di seguito pubblicati