APERTURA - SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO
Premesso che:
- il comma 18 dell’art. 12 delle Norme Tecniche Operativa del Piano degli interventi di cui alla Delibera del Consiglio Comunale 28 luglio 2016 n. 43, prevede, per l’apertura ed il trasferimento di una sala giochi, sia necessario verificare che la stessa si trovi ad una distanza non inferiore di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, parchi pubblici, caserme, aree e servizi sportivi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, edifici pubblici e musei;
- il comma 7 dell’art. 54 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, prescrive “… gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire”;
Dopo aver appurato quanto sopra indicato, a seguito del rilascio di un’autorizzazione, è possibile aprire una nuova attività di sala giochi od effettuare il trasferimento da un luogo ad un altro (verificate le distanze dai luoghi sensibili e effettuata la presentazione della CILA - comunicazione inizio lavori al SUAP Edilizia Privata).
Il trasferimento della titolarità di un’attività di sala giochi, subingresso a seguito di cessione d’azienda, affitto etc., è previsto presentando Segnalazione Certificata di Inizio attività.
L’attività deve essere esercitata nel rispetto dei criteri individuati nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, che individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento installabili all’interno delle sale pubbliche da gioco, ovvero di locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.
Per i gestori e personale operante nelle sale da gioco è previsto un corso obbligatorio, per informazione cliccare sul seguente link
www.aulss3.veneto.it/dettaglio/contenuto/progetto-regionale-di-formazione-degli-enti-gestori-di-gioco-dazzardo
All’interno della sala giochi sono vietate le scommesse di qualsiasi genere, i giochi d’azzardo, l’ingresso e la permanenza nelle aree in cui sono presenti giochi che consentano vincite in denaro ai minori di 18 anni.
Relativamente all’installazione di due o più biliardi, la domanda deve essere corredata dalla copia della relazione tecnica attestante l’idoneità del locale per sovraccarico.
L’orario di apertura dell’attività di sala giochi è disciplinato dall’ordinanza del Sindaco 15 febbraio 2016 n. 09, con i seguenti orari:
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
E’ prevista la presentazione della COMUNICAZIONE per i seguenti casi di variazione:
- denominazione, sede legale, modifiche societarie;
- nomina del legale rappresentante;
- nomina del responsabile;
- modifica superficie.
N.B. L’Ufficio Pubblici Esercizi può verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Entro lo stesso termine dispone il divieto di proseguimento dell’attività nel caso di mancanza dei predetti.