Questo servizio permette ai cittadini di segnalare situazioni di disturbo e inquinamento acustico derivanti da attività commerciali, professionali o industriali.
Le segnalazioni saranno verificate dagli uffici competenti e, se fondate, trasmesse agli organi di controllo per gli approfondimenti necessari.
L'ufficio può:
- avviare un procedimento per accertamento di primo livello
- avviare un procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento
- trasmettere l'esposto agli enti competenti
Nel caso d’insufficiente descrizione della problematica, in mancanza dei dati identificativi dell'esponente e di mancata disponibilità a consentire l'accesso ai luoghi disturbati, è facoltà della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica procedere all’archiviazione della segnalazione o gestirla a margine dell’attività programmata di controlli sul territorio.
Nel caso di archiviazione, la pratica sarà riaperta solo in presenza di nuovi e significativi elementi probatori.
Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose:
- le segnalazioni relative ai comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attinenti alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l’utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile;
- tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. La normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misure in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.